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D. 01/08/2005 n. 167•ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali una disciplina coerente con la prassi commerciale che caratterizza il mercato delle importazioni, con la previsione di una priorità nell'accesso alla capacità di rigassificazione per una durata pluriennale, fino a cinque anni, che dia a detti soggetti certezza nell'accesso e, conseguentemente, nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato, e limitata al volume di Gnl contrattuale. - Ritenuto che sia necessario: •definire condizioni minime per la programmazione delle consegne del Gnl presso il terminale che permettano di individuare la capacità non utilizzata dagli utenti del terminale con tempi idonei a renderne agevole l'utilizzo da parte di altri soggetti interessati; •e che a tal fine sia opportuno che l'impresa di rigassificazione renda disponibile ad altri soggetti interessati la capacità che gli utenti non intendono utilizzare sulla base dei programmi definiti nel secondo mese anteriore a quello di utilizzo; •al fine di quanto richiamato al precedente alinea, incentivare la corretta programmazione delle consegne del Gnl da parte degli utenti, mediante la previsione di un corrispettivo da applicare qualora i volumi consegnati risultino inferiori a quelli programmati nel secondo mese precedente, tenendo conto di una opportuna flessibilità operativa; •incentivare i soggetti richiedenti l'accesso a commisurare la loro richiesta di capacità ai volumi che essi intendono effettivamente rigassificare, prevedendo la perdita della quota di capacità eventualmente non utilizzata; •prevedere che nei codici di rigassificazione sia stabilito un termine per la definizione dei programmi delle consegne del Gnl, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la modifica delle date delle discariche previste nel programma, anche successivamente a tale termine, qualora le modifiche richieste non comportino inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti; •attendere l'emanazione da parte del Ministero dei criteri di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, per la definizione delle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione ai sensi del medesimo articolo; Delibera: Art. 1 - Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) e le seguenti definizioni a) anno termico è il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo b) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 c) capacità esistente è la capacità di rigassificazione in esercizio nell'anno termico 2005/2006 d) capacità di rigassificazione conferita, o capacità conferita, è la capacità di rigassificazione determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto di disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento e) capacità di rigassificazione disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di rigassificazione non conferita f) contratto di importazione take or pay sottoscritto anteriormente al 10 agosto 1998 è l'insieme degli accordi di compravendita e trasporto di Gnl, contenenti clausole di tipo take or pay, sottoscritti entro tale data ai fini dell'approvvigionamento con Gnl del mercato italiano del gas naturale g) impresa di rigassificazione è l'impresa esercente il servizio di rigassificazione h) mese M-N è l'N-esimo mese precedente al mese M i) Ministero è il Ministero delle attività produttive j) scostamento mensile è la differenza fra il volume di Gnl programmato in consegna per il mese M nel programma delle consegne definito il mese M-2 e il volume di Gnl effettivamente consegnato nel mese M k) scostamento annuale è la somma dei valori positivi dello scostamento mensile estesa a ciascun mese di un anno termico l) servizio di rigassificazione è la ricezione delle navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio, la vaporizzazione del Gnl e la riconsegna, presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Gnl preso in consegna m) servizio di rigassificazione continuativo è il servizio di rigassificazione che prevede la consegna del Gnl secondo la programmazione mensile delle consegne disciplinata all'art. 9 n) servizio di rigassificazione spot è il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola discarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle consegne disciplinata all'art. 9 o) terminale di rigassificazione o terminale è l'impianto che assicura l'erogazione del servizio di rigassificazione p) utente è l'utilizzatore del sistema gas che ha stipulato un contratto di rigassificazione. 1.2. Ai fini del presente provvedimento la capacità di rigassificazione è individuata con riferimento al volume di Gnl che può essere consegnato presso il terminale in un dato periodo, non superiore all'anno termico, nel rispetto dei vincoli tecnici e di gestione dello stesso, ed al massimo numero di discariche con le quali tale volume può essere consegnato. Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione 2.1. Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detto servizio. Parte 2 ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE Titolo 1 Obblighi informativi in capo all'impresa di rigassificazione Art. 3 - Obblighi informativi a beneficio degli utenti 3.1. L'impresa di rigassificazione pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione a) descrizione generale del terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento dalla nave del Gnl, allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto b) capacità di rigassificazione complessiva del terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale di dieci anni, nonchè i relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi c) modalità e procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonchè i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste d) specifiche di qualità del Gnl per l'accettazione e) prestazioni di eventuali impianti del terminale per la correzione della qualità del Gnl fuori specifica e costi del relativo servizio f) indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e relative procedure che devono essere assolti dall'utente ai fini della consegna del Gnl g) indicazione dei vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il terminale h) elenco delle navi metaniere abilitate alla discarica i) modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di boil-off fra gli utenti del terminale e andamento storico degli stessi; 3.2. L'impresa di rigassificazione comunica all'utente interessato, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esito della procedura e delle verifiche di cui al precedente comma, lettera c). In caso di esito negativo, l'impresa di rigassificazione motiva dettagliatamente le proprie conclusioni, fornendo altresì le informazioni circa le modifiche che possono essere apportate alle strutture della nave e/o del terminale per consentire l'abilitazione della nave alla discarica. 3.3. L'impresa di rigassificazione esercente terminali di Gnl in corso di realizzazione o potenziamento pubblica con un anticipo di almeno venti mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità sarà disponibile a) gli estremi di tale intervallo temporale b) la documentazione di cui al comma 3.1 c) la procedura di cui all'art. 5, comma 7. Art. 4 - Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità 4.1. L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità una relazione contenente le seguenti informazioni a) capacità di rigassificazione dell'impianto (espressa in metri cubi di Gnl per anno e relativo numero di discariche), metodologia utilizzata per la sua determinazione e condizioni assunte b) schema di funzionamento dell'impianto, con l'indicazione delle prestazioni dei suoi principali elementi in condizioni di normale esercizio. 4.2. La relazione di cui al comma precedente è trasmessa entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento nel caso del terminale esistente e contestualmente alla trasmissione della procedura di cui al comma 5.7 negli altri casi. 4.3. L'impresa di rigassificazione trasmette un aggiornamento della relazione di cui al comma 4.1 entro trenta giorni dal modificarsi delle informazioni ivi contenute. 4.4. Entro il giorno 15 di ogni mese l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità i dati e le informazioni relative a a) capacità di rigassificazione offerte, richieste e conferite b) consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente, ed in particolare: •il profilo, con dettaglio giornaliero, con il quale il gas è stato riconsegnato a ciascun utente; •per ogni approdo effettuato, l'utente, il volume di Gnl consegnato, la data, la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale, la nave utilizzata; •gli scambi e cessioni di Gnl e di gas naturale fra utenti; •gli scambi di capacità di rigassificazione fra utenti; •la capacità resa disponibile dagli utenti all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi; •il programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9. 4.5. I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione trasmettono contestualmente all'Autorità copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche. Titolo 2 Conferimento di capacità di rigassificazione Art. 5 - Conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione esistente 5.1.Il presente articolo disciplina il conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione: esistente; di nuova realizzazione relativamente alla quale non sia stata richiesta o concessa l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004; di nuova realizzazione che non costituisca oggetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004. 5.2. La richiesta di conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo contiene a) la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di discariche b) il periodo per il quale si richiede il servizio; ed attesta: c) la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere a) e b) d) al fine del conferimento di capacità esistente, l'eventuale titolarità di contratti di importazione take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, e per ciascuno di essi, il minore fra i volumi di Gnl relativi a ciascun anno termico a partire dall'anno termico 2001/2002 consegnati per la rigassificazione nel terminale presso il quale si richiede capacità |
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